Partita Iva freelance

Partita Iva semplice

Servizi per Freelance

Servizio commercialista per liberi professionisti. Apertura e gestione della partita Iva in regime forfettario, regime semplificato e regime ordinario. Gestione professionale e personalizzata degli adempimenti fiscali e previdenziali ad essa collegati.

Inoltre, viene fornita assistenza per la gestione del passaggio dal regime forfettario al regime semplificato/ordinario e viceversa.

L’assistenza, anche a distanza, viene fornita in modo professionale e personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente. Il servizio viene erogato con l’ausilio di software gestionali e di fatturazione che consentono al Commercialista di monitorare e assistere il cliente in modo costante e con la massima professionalità.

Se hai già una partita Iva in regime forfettario, o hai individuato il regime forfettario quale miglior regime per la tua attività, richiedi facilmente un preventivo.

Se hai già una partita Iva in regime semplificato, o hai individuato il regime semplificato quale miglior regime per la tua attività, richiedi facilmente un preventivo.

  • Apertura Partita Iva

    Servizio commercialista per richiesta e gestione online della partita Iva.

  • Regime fiscale

    Individuazione del regime fiscale più conveniente in base alle situazioni personali del cliente (regime forfettario, semplificato o ordinario).

  • Gestione previdenziale

    Iscrizione alla gestione separata INPS o ad altra cassa privata prevista dal proprio albo professionale di appartenenza.

  • Fatturazione elettronica

    Messa a disposizione di una piattaforma di fatturazione elettronica collegata con il commercialista.

  • Pianificazione fiscale

    Analisi previsionale del carico fiscale e contributivo da sostenere.

  • Dichiarazione dei redditi

    Predisposizione e trasmissione telematica dei modelli di dichiarazione dei redditi.​

  • Autofattura elettronica per acquisti dall'estero

    Compilazione e trasmissione al SdI delle autofatture elettroniche per acquisto di beni e servizi da fornitori esteri (c.d. "nuovo esterometro").

  • Intrastat

    Predisposizione e presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.​

  • Modelli F24

    Predisposizione e trasmissione telematica dei modelli F24 per il pagamento dei tributi.

Domande frequenti

Regime forfettario

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, rivolto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. L’adozione del regime forfettario consente importanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’IRPEF, delle addizionali comunali e regionali e dell’IRAP. Consente, inoltre, di richiedere una riduzione contributiva per le imprese.

Stante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono accedere al regime forfettario le persone fisiche sia in fase di avvio attività sia già in attività e provenienti da altro regime fiscale.

Ai sensi dell’art. 1, comma 54, della L. n. 190/2014, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

Oltre ai requisiti di accesso bisogna verificare di non ricadere in una delle cause di esclusione prevista dall’art. 1, comma 57, della L. n. 190/2014.

In sede di dichiarazione annuale dei redditi (con modello Redditi PF) bisogna dichiarare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime e l’assenza di cause ostative all’applicazione del regime.

Non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito di seguito riportati:

  • agricoltura, attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
  • agenzia di viaggio e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
  • regime editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • regime dei rottami (art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972);
  • regime giochi, spettacoli ed intrattenimenti (art. 74, comma 6 D.P.R. n. 633/1972);
  • regime del margine (art. 36, D.L. n. 41/1995);
  • vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • agriturismo (art. 5, comma 3, Legge n. 413/1991);
  • vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
  • agenzia di vendite all’asta d’oggetti d’arte, antiquariato o collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995);
  • rivendita di beni usati (art. 36, D.L. n. 41/1995).

I soggetti non residenti non possono avvalersi del regime forfetario, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che “contemporaneamente” partecipano nelle società di persone, nelle associazioni professionali e nelle imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR.

Una persona fisica che detiene una partecipazione in una SRL non può applicare il regime forfettario in presenza congiunta delle due seguenti condizioni:

  1. si tratta della partecipazione in un’impresa controllata direttamente o indirettamente;
  2. la società controllata esercita attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle che il socio persona fisica esercita con il regime forfettario.

Il regime forfettario è precluso alle persone fisiche la cui attività di impresa o professionale sia esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con il quale sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. L’esclusione non si applica ai soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Il regime forfettario è precluso per coloro che, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per un importo superiore a euro 35.000 (euro 30.000 fino all’anno di imposta 2024). La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente.

Nel regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti le percentuali di redditività, che variano dal 40% all’86% in base al codice ateco scelto. Sul reddito forfettario così determinato si applica un’imposta sostitutiva pari al:

  • 5% per i primi cinque anni d’imposta (a determinate condizioni);
  • 15% a partire dal sesto periodo d’imposta.

I costi sostenuti nell’esercizio dell’attività sono ininfluenti ai fini della determinazione del reddito ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori.

Per i soggetti che iniziano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo è prevista un’agevolazione che prevede l’applicazione nei primi 5 anni di un’aliquota d’imposta agevolata nella misura del 5%, in luogo di quella ordinaria del 15%, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di euro 85.000.

Per l’emissione di fattura per prestazione di servizi verso un soggetto passivo Iva UE o extra-UE si applica l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72. Il codice natura da riportare in fase di emissione della fattura è N2.1 (operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72). La fattura deve riportare la dicitura “reverse charge” per indicare al cliente la necessità di assolvere l’IVA nel proprio Paese.

Per le prestazioni di servizi verso clienti stabiliti nella UE bisognerà presentare il modello Intrastat trimestrale.

Sì, è obbligatorio che gli elementi informativi richiesti ai soggetti in regime forfettario siano indicati nel quadro RS del modello Redditi PF (righi da 375 a 381). Gli elementi informativi sono richiesti dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 73, della Legge n. 190/2014.

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 19 settembre 2023, ha disposto l’emissione di una comunicazione per l’adempimento spontaneo per i soggetti che hanno applicato il regime forfettario nell’anno di imposta 2021 senza indicare gli elementi informativi nel quadro RS. La lettera di compliance inviata dall’Agenzia delle Entrate illustrerà le modalità per consentire al contribuente di richiedere informazioni, segnalare elementi, fatti o circostanze non conosciuti dall’Agenzia e di regolarizzare errori o omissioni, mediante l’utilizzo del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

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