Attività di e-commerce: gestione delle vendite online, IVA, fatturazione e adempimenti fiscali

L’attività di e-commerce

Con l’espressione e-commerce (commercio elettronico) si intende, in generale, lo svolgimento di attività commerciali di beni e la prestazione di servizi mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche.

Dal punto di vista IVA occorre distinguere tra due tipologie di e-commerce: il commercio elettronico diretto e il commercio elettronico indiretto.

E-commerce diretto

Il commercio elettronico diretto ha per oggetto transazioni che si svolgono, dall’ordine alla messa a disposizione del bene, interamente online. L’art. 7, comma 2, del Reg. UE n. 282/2011 definisce cosa si intende/non si intende per servizi elettronici di e-commerce diretto, ad esempio rientrano: il download di software, film, musica , la fornitura di siti web, ecc.

Le operazioni di e-commerce diretto, sotto il profilo IVA, vengono qualificate come servizi elettronici e quindi come prestazioni di servizi. I servizi elettronici ai fini IVA si considerano territorialmente rilevanti nel luogo in cui il committente è stabilito o possiede il domicilio o la residenza abituale. Il fornitore è quindi tenuto ad assolvere l’imposta nello Stato in cui è stabilito il proprio cliente (salvo il non superamento della soglia annuale di euro 10.000 relativa a prestazioni di servizi nei confronti di clienti privati stabiliti in altri Stati membri e vendite intracomunitarie di beni).

E-commerce indiretto

Il commercio elettronico indiretto si configura come una cessione di beni per la quale il contratto si perfeziona attraverso l’utilizzo di un mezzo elettronico, mentre la consegna o spedizione del bene avviene con modalità tradizionali (classico esempio è quello di beni ordinati mediante sito web e poi spediti all’acquirente mediante vettore). Come chiarito dalla Risoluzione n. 247/E/2009 dell’Agenzia delle entrate, ai fini IVA l’e-commerce indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza.

Secondo la disciplina di cui agli artt. 40, comma 3, e 41, comma 1, lett. b), del DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA situati in altri Stati membri sono rilevanti nello Stato membro di destinazione (salvo, come nell’e-commerce diretto, il non superamento della soglia annuale di euro 10.000 relativa a prestazioni di servizi nei confronti di clienti privati stabiliti in altri Stati membri e vendite intracomunitarie di beni).

Riforma IVA nell’e-commerce

Alla luce dei mutamenti tecnologici che hanno fatto registrare negli ultimi anni una significativa crescita del commercio elettronico e delle vendite a distanza di beni, il legislatore unionale ha approvato delle misure (c.d. “VAT e-commerce package”) volte a ridurre gli oneri gravanti sulle imprese adattando le regole IVA alle nuove esigenze del mercato europeo comune. Le misure del c.d. “pacchetto e-commerce” sono contenute nella Direttiva 2017/2455/UE e nella Direttiva 2019/1995/UE, recepite nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 45/2020 e con il D.Lgs. n. 83/2021.

Novità in vigore dal 1 gennaio 2019

Per l’e-commerce diretto, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l’art. 1 della Direttiva 2017/2455/UE ha introdotto una prima semplificazione per i fornitori che, nell’anno civile in corso e in quello precedente, hanno prestato servizi “TTE” (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffuzione ed elettronici) a privati stabiliti in altri Stati membri per un valore totale di prestazioni non superiore ad euro 10.000 (IVA esclusa) . Con tale deroga, al di sotto di tale soglia i servizi si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro del fornitore.

Novità in vigore dal 1 luglio 2021

A decorrere dal 1 luglio 2021 sono entrate in vigore ulteriori novità riguardanti l’e-commerce indiretto. Il regime MOSS (Mini One Stop Shop), prima limitato ai servizi di “TTE” resi a privati consumatori della UE, è stato trasformato in OSS (One Stop Shop) ed esteso alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi rese a privati non soggetti passivi nella UE. Inoltre, sono state abolite le precedenti singole soglie nazionali per la determinazione della territorialità IVA delle vendite a distanza (euro 35.000 per l’Italia) in luogo di una soglia unica unionale pari a 10.000 euro. Pertanto, al di sotto di detta soglia sia per i servizi “TTE” che per le vendite a distanza intra-UE l’IVA è dovuta in Italia (Stato membro di partenza dei beni beni) salvo opzione da parte del prestatore/cedente al regime OSS con l’applicazione dell’IVA nello Stato membro del committente/cessionario.

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