Registrazione dei corrispettivi nell’e-commerce indiretto e gestione IVA delle vendite online

I corrispettivi nell’e-commerce indiretto

Ai fini IVA, le cessioni di beni effettuate a privati consumatori nell’ambito dell’e-commerce indiretto (cessione di beni con contratto perfezionato attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici e consegna o spedizione che avviene con modalità tradizionali) sono assimilate alle vendite per corrispondenza (Risoluzione n. 247/E/2009 dell’Agenzia delle entrate). Questo comporta delle semplificazioni in tema di certificazione dei corrispettivi.

Vendite in Italia a privati consumatori

Per le cessioni di beni verso privati consumatori italiani si applicano le disposizioni che regolano le vendite per corrispondenza, con conseguente:

  • esonero dell’obbligo di emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972);
  • esonero dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione del documento commerciale (art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996).

Tuttavia, i corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere annotati, al lordo dell’IVA applicata e distinti per aliquota applicabile, nel registro dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972). L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Il momento di effettuazione dell’operazione, nella cessione di beni mobili, coincide, nella generalità dei casi, con la consegna o spedizione dei beni (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972). Tuttavia, in caso di emissione anticipata della fattura o di pagamento anticipato del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972).

Vendita nell’UE a privati consumatori

Per le cessioni di beni verso privati consumatori UE (beni spediti o trasportati dall’Italia verso un paese membro) bisogna, innanzitutto, verificare se le operazioni poste in essere sono al di sotto o al di sopra della soglia annua di euro 10.000 (art. 59-quater della Direttiva n. 2006/112/CE; artt. 40, comma 3 e 4, e 41, comma 1, lett. b) del DL n- 331/1993).

Nel determinare il limite annuo di euro 10.000 occorre sommare i valori totali, al netto dell’IVA, delle vendite intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici verso consumatori finali di altri Stati membri.

Operazioni sotto la soglia di euro 10.000:

  • si applica l’IVA italiana (salvo adesione al regime OSS o identificazione IVA nel Stato membro del cliente) e, come per le operazioni interne, permane l’esonero dell’obbligo di emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
  • si applica l’esonero dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione del documento commerciale, come previsto per le operazioni interne.

Operazioni sopra la soglia di euro 10.000:

Si applica l’IVA del paese di destinazione dei beni, mediante l’identificazione ai fini IVA nello Stato di arrivo dei beni (attraverso l’identificazione diretta o nominando un rappresentante fiscale) o, alternativamente, aderendo al nuovo regime OSS che consente di versare l’imposta nello Stato membro di identificazione, che provvederà a riversarla agli Stati membri di arrivo dei beni. In caso di adesione al regime OSS si applica:

  • l’esonero dell’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
  • l’esonero dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione del documento commerciale.

In caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore si intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

Ai fine del superamento della soglia, bisogna considerare che gli effetti della registrazione telematica al regime OSS decorrono dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui l’operatore ha comunicato allo Stato membro di identificazione la propria iscrizione.

I corrispettivi delle vendite in regime OSS, ancorché per tali operazioni la tenuta di registri IVA non sia un obbligo, normalmente vengano annotati in registri dei corrispettivi esclusi dalla liquidazione IVA periodica e dalla dichiarazione IVA annuale.

In caso di adesione al regime OSS è possibile, comunque, emettere fattura di vendita nei confronti di privati consumatori situati in Stati membri di destinazione dei beni. Anche in tal caso, ancorché non obbligatorio, normalmente tali operazioni vengano annotate in registri vendite esclusi dalla liquidazione IVA periodica e dalla dichiarazione IVA annuale.

La disciplina sopra esposta non si applica nei confronti dei soggetti passivi IVA che acquistano i beni nell’esercizio dell’attività d’impresa, essendo previsto l’obbligo di emissione della fattura per cessione intracomunitaria (art. 41, comma 2, del D.L. n. 331/1993).

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