Quadro RW per il monitoraggio fiscale di investimenti, conti correnti e immobili detenuti all’estero

Quadro RW – Monitoraggio dei capitali all’estero

Come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 167/1990, le persone fisiche residenti, nonché gli enti non commerciali e le società semplici, che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nel quadro RW del Modello Redditi.

Nel quadro RW devono essere indicati i dati relativi all’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e all’IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero).

La valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio avviene indicando le consistenze in euro degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’inizio del periodo di imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine del periodo di imposta (ovvero alla data di disinvestimento).

Gli obblighi di compilazione e presentazione del quadro RW del Modello Redditi non riguardano solo i possessori diretti di investimenti esteri e di attività estere di natura finanziaria ma anche i soggetti considerati titolari effettivi secondo la disciplina antiriciclaggio.

Inoltre, se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate l’obbligo di compilazione è a carico di ciascun intestatario riportando l’intero valore dell’attività e l’indicazione della percentuale di possesso.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non si applicano per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero per il tramite di intermediari residenti.

Gli obblighi di monitoraggio non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a euro 15.000; resta fermo l’obbligo di indicazione nel quadro RW qualora sia dovuta l’IVAFE (valore medio di giacenza annuo superiore a euro 5.000).

Attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. La Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, prima, e le istruzioni di compilazione del Modello Redditi, successivamente, hanno elencato a titolo esemplificato le seguenti attività:

  • attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi detenuti all’estero;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
  • le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
  • le attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
  • le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”;
  • le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
  • i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili. 
Termine presentazione quadro RW

Il modulo RW deve essere presentato insieme al Modello Redditi entro il termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi (fissato al 30 novembre 2023 per il periodo di imposta 2022); in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei rediti, o in caso di presentazione del Modello 730, il quadro RW deve essere inviato autonomamente unitamente al frontespizio del Modello Redditi.

Sanzioni

La violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale, per mancata o infedele compilazione del quadro RW, è punita con la sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato. Tale violazione è raddoppiata (dal 6% al 30%) quando la violazione riguarda investimenti o attività estere di natura finanziaria detenute in paradisi fiscali.

Proventi finanziari di fonte estera e plusvalenze su partecipazioni estere

Nel caso in cui nel periodo di detenzione delle attività estere emergano dei redditi di fonte estera o delle plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di partecipazioni in enti non residenti, oltre alla compilazione del quadro RW, è necessaria la compilazione dei quadri RM, RT e RL e il versamento delle relative imposte.

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