Termini di emissione della fattura elettronica e scadenze per la trasmissione al Sistema di Interscambio

Termini di emissione fattura elettronica

La fattura è il documento che consente di adempiere all’obbligo di documentazione delle operazioni effettuate, come previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Essa, inoltre, costituisce lo strumento necessario per esercizio del diritto di rivalsa e detrazione dell’IVA, rispettivamente da parte del cedente/prestatore e del cessionario/committente.

Nella generalità dei casi la fattura è emessa dal soggetto che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi. Tuttavia, in alcuni casi l’obbligo ricade sul cessionario o sul committente, il quale è tenuto ad emettere un’autofattura.

Operazioni oggetto di fatturazione

La fattura è emessa nei casi in cui l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA e nei casi (non trattati in questo articolo) disciplinati dall’art. 21, commi 6 e 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972. In linea generale le operazioni da fatturare sono le seguenti:

  • operazioni imponibili, non imponibili o esenti;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soggetti passivi di altri paesi UE;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soggetti di paesi extra-UE.

Nella fattura elettronica trasmessa tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate, la natura dell’operazione viene identificata mediante l’indicazione di un codice natura.

Contenuto della fattura

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 elenca gli elementi che devono essere contenuti nella fattura ordinaria emessa verso privati:

  • data di emissione (si veda il punto 6 nel caso in cui la data di emissione non coincida con la data di effettuazione dell’operazione o con la data di incasso del corrispettivo);
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore nonché del cessionario o committente;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • prezzo, spese accessorie, valore normale dei beni ceduti gratuitamente, sconti, premi, abbuoni e maggiorazioni;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.
Termini di emissione della fattura

La “fattura immediata” (identificata con il codice tipo documento TD01)  è la tipologia di fattura utilizzata nella generalità dei casi di cessione di beni e di prestazione di servizi. A prescindere che sia emessa in formato elettronico o cartaceo, deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972). Il momento dell’effettuazione dell’operazione è individuato dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. 

Nella cessione di beni mobili il momento dell’effettuazione dell’operazione coincide con la consegna o spedizione dei beni. Diversamente, nella cessione di beni immobili il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la stipula del contratto. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, se il servizio è di carattere periodico o continuativo si considerano effettuate nel mese successivo a quello in cui sono rese.

In caso di emissione anticipata della fattura o di pagamento anticipato del corrispettivo l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo.

Nella generalità dei casi, l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

In deroga al termine di emissione della fattura di 12 giorni fissato dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 vi è, inoltre, la possibilità:

  • di emettere una “fattura differita” entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. n. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
  • per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (operazioni triangolari interne);
  • per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • per le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinques del D.P.R. n. 633/1972 rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Contatta lo Studio Canino – Dottori Commercialisti – per ricevere maggiori informazioni o per fissare un appuntamento.